Si è riaccesa negli ultimi giorni la polemica sulla c.d. norma ammazza-blog contenuta nel ddl intercettazioni all’esame della Camera dei Deputati.
Si tratta di una disposizione tesa ad ampliare la portata del diritto di rettifica di cui all’articolo 8 della legge 47/1948 (c.d Legge sulla stampa) fino a ricomprendervi (secondo la lettura datane da molti commentatori) indistintamente tutti i siti informatici.
Quest’ultimi, entro quarantotto ore dalla richiesta, sarebbero tenuti a pubblicare le dichiarazioni dei soggetti ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Una doverosa premessa: la norma è scritta male e già solo per questo andrebbe eliminata o profondamente emendata.
Purtuttavia, per ragioni di ordine sistematico non credo che la sua approvazione comporterebbe l'estensione automatica del diritto di rettifica ad ogni sito, indipendentemente dalle sue caratteristiche: essendo la modifica di una norma collocata all'interno della legge sulla stampa, non può trovare applicazione nei confronti di ciò che stampa non è.
A molti potrà apparire un sofisma giuridico, ma il diritto è fatto anche di dettagli.
Ciò detto sarebbe interessante poter discutere compiutamente e senza isteria del diritto di rettifica e di quale debba essere la sua funzione nell'epoca di Internet: su questo la norma in questione pone un'esigenza sacrosanta a cui non è possibile rispondere unicamente urlando alla censura.
Se oggi un articolo pubblicato su un qualsiasi quotidiano locale (presumibilmente letto da poche centinaia di lettori) riporta miei pensieri in modo contrario a verità, posso chiedere al suo direttore che venga dato spazio alla mia versione dei fatti. Se la stessa cosa capita su un sito italiano visitato da milioni di persone al giorno (ad esempio, il blog di un noto comico genovese), non ho analogo diritto. E' giusto così? E' questa la risposta che l'ordinamento deve dare in ragione della diversità del medium utilizzato? Si tratta di scelte di politica legislativa cui è difficile rispondere usando l'accetta.
Quella che sicuramente va “rettificata” è la mistificazione operata in queste ore nei confronti del diritto di rettifica, fatto passare per surrettizio strumento di censura, in luogo di strumento di civiltà giuridica (la Corte Costituzionale, in una celebre sentenza del 1974, lo qualificò come diritto fondamentale dell'individuo).
Come ignorare, poi, che esso rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità, uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale.
Mi rendo conto che è difficile conservare un approccio sereno quando palese è la cattiva fede di chi propone simili disegni di legge, quando altrettanto palese è l'insofferenza nei confronti della Rete e della sua libertà, ma proprio per questo la risposta migliore è quella della comprensione e della riflessione.
All'arroganza del potere occorre contrapporre la forza della ragione.











